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Firma elettronica avanzata, cos’è e come funziona

FEA Firma Elettronica Avanzata

Cosa si intende per Firma Elettronica Avanzata?

L’eIDAS descrive la Firma Elettronica Avanzata (FEA) come “uno strumento connesso unicamente al firmatario di un documento, capace di favorire l’identificazione dello stesso e generato in accordo a standard di sicurezza molto elevati volti a rendere la firma digitale una proprietà esclusiva del firmatario”. 

Questo tipo di firma vale quindi quanto una firma autografa di un documento cartaceo e permette di sottoscrivere un documento o un contratto usando un qualsiasi dispositivo in tutta libertà.

La firma elettronica avanzata garantisce:

  • l’identità dell’autore;
  • l’integrità del documento;
  • l’immodificabilità del documento.

Proprio per questo, a differenza della firma elettronica semplice, per questo modello sono necessari strumenti utili a dimostrare:

  • l’identità di una firma;
  • l’immodificabilità del documento;
  • la riconducibilità della firma a una sola persona.

Valore della firma elettronica avanzata

Grazie alla connessione univoca al firmatario, la firma elettronica avanzata possiede un elevato livello di validità probatoria.

Un documento firmato con firma elettronica avanzata viene validato con una Certification Autority che prevede l’impronta informatica. Eventuali modifiche sul documento vengono rilevate con il ricalcolo dell’impronta.

In questo modo il firmatario “FEA” di un documento controlla e assicura l’immodificabilità del documento.

In sintesi, la FEA è semplice, veloce e sicura perché:

  • è collegata unicamente al firmatario e lo identifica in modo certo
  • è gestita con dispositivi su cui il firmatario ha pieno controllo esclusivo
  • rileva eventuali modifiche applicate al documento firmato.

Applicazioni

Il Decreto Legislativo 07/03/2005 , n.82, art.20, com. 1-bis equipara la firma elettronica avanzata FEA applicata a un documento a un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Tra i casi di applicazione frequenti della FEA ricordiamo:
– apertura di un conto bancario
– stipula contratto finanziario
– stipula contratto assicurativo
– contratto relativo a beni mobili
– consensi firmati
– referti medici

L’articolo 1350 del Codice Civile esclude la validità della FEA dai seguenti documenti:

  • i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
  • i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
  • i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
  • i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
  • gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
  • i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
  • i contratti di anticresi;
  • i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
  • i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
  • gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie, salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;
  • gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
  • le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
  • gli altri atti specialmente indicati dalla legge.

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