/ Burrhus Frederic Skinner /
L’eIDAS descrive la Firma Elettronica Avanzata (FEA) come “uno strumento connesso unicamente al firmatario di un documento, capace di favorire l’identificazione dello stesso e generato in accordo a standard di sicurezza molto elevati volti a rendere la firma digitale una proprietà esclusiva del firmatario”.
Questo tipo di firma vale quindi quanto una firma autografa di un documento cartaceo e permette di sottoscrivere un documento o un contratto usando un qualsiasi dispositivo in tutta libertà.
La firma elettronica avanzata garantisce:
Proprio per questo, a differenza della firma elettronica semplice, per questo modello sono necessari strumenti utili a dimostrare:
Grazie alla connessione univoca al firmatario, la firma elettronica avanzata possiede un elevato livello di validità probatoria.
Un documento firmato con firma elettronica avanzata viene validato con una Certification Autority che prevede l’impronta informatica. Eventuali modifiche sul documento vengono rilevate con il ricalcolo dell’impronta.
In questo modo il firmatario “FEA” di un documento controlla e assicura l’immodificabilità del documento.
In sintesi, la FEA è semplice, veloce e sicura perché:
Il Decreto Legislativo 07/03/2005 , n.82, art.20, com. 1-bis equipara la firma elettronica avanzata FEA applicata a un documento a un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Tra i casi di applicazione frequenti della FEA ricordiamo:
– apertura di un conto bancario
– stipula contratto finanziario
– stipula contratto assicurativo
– contratto relativo a beni mobili
– consensi firmati
– referti medici
L’articolo 1350 del Codice Civile esclude la validità della FEA dai seguenti documenti:
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