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Firma elettronica semplice, cos’è e come funziona

FES Firma elettronica semplice

Cosa s’intende per firma elettronica semplice?

Il regolamento elDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) descrive la firma elettronica semplice come un “insieme di dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare”.

Si tratta della tipologia di firma elettronica meno robusta prevista dalla normativa e quindi va ritenuta “liberamente valutabile in giudizio” relativamente a caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità.

Proprio per questo la firma elettronica semplice è applicabile solo su determinate categoria di documenti e contesti.

Differentemente dalla firma elettronica avanzata – che si genera con strumenti utili a verificare l’identificazione e l’individuazione del firmatario, l’immodificabilità e l’integrità del documento firmato e l’associazione della firma del firmatario – la firma elettronica semplice richiede requisiti limitati e garantisce per questo un livello di sottoscrizione debole.

Quando si usa la firma elettronica semplice?

Ne viene suggerito l’uso per tutti quei documenti quotidiani con limitate importanza e riservatezza considerando la debolezza del valore probatorio che si basa su sicurezza, immodificabilità integrata e qualità del sistema di firma.

Tra gli esempi più frequenti della sua applicazione ricordiamo:

  • ordini;
  • documenti di trasporto;
  • prese visione.

Processi analoghi a una firma elettronica semplice sono l’invio di un’e-mail (il mittente accede al suo account di posta con user e password), prelievi al bancomat (codice del Bancomat e PIN), la firma sul terminale di un trasportatore al ritiro della merce.

Per rendere più robusta la firma elettronica semplice è possibile aggiungere al processo una doppia identificazione del firmatario migliorando sicurezza e immodificabilità del documento firmato.

Che valore ha?

Legalmente anche la firma elettronica semplice assume un valore che, in caso di giudizio, viene valutata in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità della soluzione adottata.

Secondo il regolamento eIDAS ad una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica, perché non soddisfa i requisiti delle “sorelle” qualificate.

A livello nazionale l’Art.20 comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) stabilisce che “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità della soluzione di firma elettronica adottata”.

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